Abstract L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha comportato la fine della libera circolazione di […]
L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (“Regno Unito”) […]
A pochi giorni dalla Brexit definitiva, la Gran Bretagna e l’Unione Europea hanno raggiunto la […]
Il concetto del beneficiario effettivo è stato elaborato per contrastare l’interposizione societaria finalizzata a beneficiare, […]
Il D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (il “Decreto”) ha dato attuazione alla Direttiva […]
La disciplina delle controlled foreign companies (“CFC”) di cui all’art. 167 del TUIR, così come […]
Il DL 145/2013 riconosce alle imprese un credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare di tale bonus tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni.
In base a quanto previsto dal principio contabile OIC 24 gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti. Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.